OSPEDALI PSICHIATRICI GIUDIZIARI: UN'IPOTESI DI RIFORMA

 

Pietro Milio

 

 

Avvocato, Senatore, Componente Commissione Giustizia del Senato

 

 

Vorrei premettere che io non sono un esperto di psichiatria giudiziaria, come molti dei presenti, ma soltanto un cultore, neofita per altro, perché me ne sono appassionato casualmente allorché decisi di visitare gli Ospedali psichiatrici giudiziari presenti sul territorio per cercare di conoscere lo status e capire come e se intervenire sul versante tecnico-politico e, quindi, legislativo.

Della materia ho, quindi, soltanto una conoscenza professionale e l’esperienza che mi è derivata dal giro di ispezione che avevo iniziato carico per altro di pregiudizi perché fuorviato da talune cronache giornalistiche. Di questo mio iniziale pregiudizio non ho fatto mistero con i responsabili degli istituti visitati e non lo nascondo neppur oggi.

Ho cominciato il mio giro da Montelupo Fiorentino in una giornata nebbiosa e fredda del Febbraio 1998 ed oggi, con piacere, continuo a riconoscere che la situazione degli O.P.G. è ben diversa da come mi è stata rappresentata per merito non solo di coloro che dirigono tali istituti ma anche di coloro che vi collaborano, dagli agenti penitenziari agli operatori culturali e sociali, insomma di tutti.

Lo dico ad alta voce: ho constatato una situazione assolutamente inimmaginabile e in senso positivo.

Non sono un politico di professione e per l’esperienza che mi proviene in questa materia dall’esercizio della avvocatura ritengo che le riforme che dovranno essere fatte non potranno prescindere da due considerazioni di fondo: tutelare la società dal delitto e garantire, come previsto dall’art.32 della Carta Costituzionale, la tutela della salute. Non c’è dubbio, quindi, che bisognerà trovare un onesto, dignitoso e civile contemperamento tra queste due esigenze: in proposito vorrei richiamare l’art.85 del codice penale che individua nella capacità di intendere e di volere il presupposto imprescindibile per il processo prima ancora che per l’applicazione della pena: “Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile”.