LA SIMULAZIONE INTRAMURARIA: 

ASTUZIA O NECESSITà?

 

Umberto Racioppoli (*) Antonino Iaccarino (**)

 

(*) Direttore O.P.G. di Napoli (**) Vice Direttore O.P.G. di Napoli

 

L’approccio ad un tema così complesso come la simulazione in ambito intramurario offre certamente spunti di riflessione non solo per coloro che si occupano di specifiche problematiche per motivi professionali, di diagnosi, di studio, ma per gli operatori penitenziari tutti e per la stessa magistratura.

Abbiamo voluto esaminare la problematica attraverso una particolare angolazione che ci viene offerta dall’analisi delle “osservazioni psichiatriche” che vengono svolte all’interno nell’Ospedale Psichiatrico Giudiziario di Napoli, (attività per altro attuata anche negli altri OO.PP.GG. italiani).[1]

In questo particolare ambito, infatti, l’accertamento della sussistenza o meno di infermità psichiche è esteso a coloro che sono detenuti in carcere e che vengono inviati in O.P.G. per una definizione diagnostica dalla quale possono derivare provvedimenti giudiziari di varia natura.

Abbiamo pertanto analizzato la nostra casistica relativa alle osservazioni psichiatriche, più correttamente definite “accertamenti delle infermità psichiche”, svolte dall’1/1/2000 all’1/11/2000, che rappresentano dieci mesi di attività. (Tab. 1)

Il nostro campione è rappresentato da 114 osservazioni:

Trattasi di soggetti di sesso maschile (poiché solo presso l’Ospedale Psichiatrico di Castiglione delle Stiviere, convenzionato con il Ministero della Giustizia, è istituita una sezione femminile) di cui 80 con posizione giuridica  definitiva e 34 con posizione giuridica di giudicabile od appellante.

I risultati della ricerca ci hanno condotto ad identificare tre principali categorie di problematiche di interesse neuro-psichiatrico:

La prima è rappresentata dalle psicosi o dalle patologie neurologiche di rilievo.

La seconda è costituita dai disturbi di personalità.

La terza da disturbi di carattere nevrotico di non grave entità.

I motivi di questa suddivisione, apparentemente semplicistica, delle problematiche neuropsichiatriche in genere, deriva non solo dall’ambito specifico criminologico in cui viene applicata la ricerca, ma anche dal settore peculiare penitenziario da cui proviene l’utenza. ...



[1] Regolamento recante norme sull’ordinamento penitenziario e sulle misure privative e limitative della libertà (D.P.R. 30 giugno 2000, n. 230)

Art 112 Accertamento delle infermità psichiche

L’accertamento delle condizioni psichiche degli imputati, condannati e degli internati, ai fini dell’adozione dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206, 212, secondo comma, del codice di procedura penale, degli art. 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e del comma 4 dell’articolo 111 del presente regolamento, è disposto, su segnalazione della direzione dell’istituto o di propria iniziativa, nei confronti degli imputati, dall’autorità giudiziaria che procede, e, nei confronti dei condannati e degli internati, dal magistrato di sorveglianza. L’accertamento è espletato nel medesimo istituto in cui il soggetto di trova o, in caso di insufficienza di quel servizio diagnostico, in altro istituto della medesima categoria.

L’autorità giudiziaria che procede o il magistrato di sorveglianza possono, per particolari motivi, disporre che l’accertamento sia svolto presso un ospedale psichiatrico giudiziario, una casa di cura e custodia o in un istituto o sezione per infermi o minorati psichici, ovvero presso un ospedale civile. Il soggetto non può comunque permanere in osservazione per un periodo superiore ai trenta giorni.

All’esito dell’accertamento, l’autorità giudiziaria che procede od il magistrato di sorveglianza, ove non adotti uno dei provvedimenti previsti dagli articoli 148, 206 e 212, secondo comma, del codice di procedura penale o degli articoli 70, 71 e 72 del codice di procedura penale e del comma 4 dell’art. 111 del presente regolamento, dispone il rientro nell’Istituto di provenienza