L’Espressione possibile
Goffredo Sciaudone
Prof. Ordinario di Medicina Legale - Direttore delle Scuole di Spec.ne in Medicina Legale Il ed in Medicina del Lavoro Il e del Corso di Perfezionamento in Discipline Socio-Sanitarie-Penitenziarie - Facoltà di Medicina e Chirurgia – II Università degli Studi di Napoli
1. L'espressione possibile; 2. Il superamento degli OPG registra molte differenze tra Regioni.
Ringrazio
i Dott. Adolfo Ferraro, Direttore dell’OPG di Aversa, e Salvatore De Feo,
vice-direttore, per l’invito rivoltomi.
Premetto,
in questa tavola rotonda, rappresentata da psichiatri, giuristi, sociologi e da
rappresentanti di associazioni, di essere uno studioso di Medicina Pubblica e,
pertanto, il mio intervento verterà su problematiche di mia specifica
competenza.
Nella
giornata di ieri si è discusso sull’identità e l’espressione negata e
sulla espressione e rivelazione.
Questa
“espressione” che, nel caso del malato mentale, può costituire anche il
“delitto” che egli ha commesso e che noi possiamo negargli con la
istituzionalizzazione in OPG.
Tutto
ciò mentre si svolge nel nostro Paese una vivace discussione sulla funzione
degli OPG e su alternative diverse.
Desidero,
a questo punto, premettere alcune note sul recente Dlgs 230/99, per poi
affrontare la problematica degli OPG circa le loro “espressioni possibili “.
Il
Dlgs 230/99 «Riordino della medicina penitenziaria» non contiene indicazioni
esplicite e specifiche circa l’organizzazione delle attività di tutela della
salute mentale nelle strutture penitenziarie italiane, ospedali psichiatrici
giudiziari (OPG) compresi.
Dal
testo del Dlgs il tema sembra rientrare nelle più generali enunciazioni sul «diritto
alla salute dei detenuti e degli internati» (art. 1) e sui criteri cui si deve
rifare l’assistenza sanitaria agli stessi: «princìpi di globalità
dell’intervento sulle cause di pregiudizio della salute, di unitarietà dei
servizi e delle prestazioni, d’integrazione dell’assistenza sociale e
sanitaria e di garanzia della continuità terapeutica» (comma 2, art. 2).
Invece non può riguardare la popolazione con bisogni di assistenza psichiatrica
il riferimento agli «interventi di prevenzione, cura e sostegno del disagio
psichico e sociale» (comma 1, art. 1).
La
locuzione «disagio psichico e sociale» descrive una condizione di sofferenza
legata nel nostro caso alla detenzione, all’isolamento ed allo stigma sociali
e non riguarda la condizione di sofferenza e la fatica di vivere dovute a
malattia mentale e a disturbo psichico grave. Se così non fosse, si
rischierebbe di psichiatrizzare tutte le persone detenute e internate, e ciò
sarebbe assurdo.
Non
vi sono indicazioni specifiche circa i contenuti del Progetto obiettivo per la
tutela della salute in ambito penitenziario, mentre, per quanto riguarda i tempi
di attuazione, il Dlgs 230 prevede che il I gennaio 2000 siano trasferite alle
aziende sanitarie le sole attività di assistenza ai detenuti e internati
tossicodipendenti e l’avvio, in forma sperimentale, in tre Regioni del
graduale trasferimento delle restanti funzioni sanitarie. Questo significa che
il trasferimento al SSN dell’assistenza sanitaria alle persone detenute e
internate si potrà forse cominciare a intravedere solo ben oltre l’inizio del
terzo millennio. Rispetto alle speranze suscitate dalla scelta di chiudere il
servizio sanitario del ministero di Grazia e Giustizia, a vent’anni dalla
legge 833/78, forte è la delusione. Non si vuole negare la difficoltà della
questione, l’intreccio del tema della salute con quello della sicurezza e
dell’allarme sociale, il dovere di controllare e monitorare gli accessi agli
istituti di squadre di operatori sanitari non dipendenti dall’amministrazione
penitenziaria, ma si ritiene necessaria e utile una maggiore determinazione nel
mettere mano fattivamente all’importante progetto riformatore. Fra tutti gli
altri, il tema della salute mentale è certamente il più inquietante e
complesso, ma è anche quello che, nell’esperienza dei servizi, ha visto negli
ultimi trent’anni affermarsi il superamento e il rovesciamento del modello
manicomiale per il trattamento delle persone con gravi problemi di competenza
psichiatrica. In Italia oggi moltissimi operatori e moltissimi amministratori
sanno, per averlo fatto, come si fa a non abbandonare persone con gravi disturbi
mentali, come si fa a garantire loro una migliore condizione della vita
quotidiana, trattamenti efficaci e rispettosi della dignità della persona,
opportunità di riscatto e riabilitazione: tutto questo senza internamento. O
forse qualcuno ritiene che ciò non valga per i “pazienti” autori di reato?
All’atteggiamento
diffidente, quando non ostile, di chi vede male la riforma della sanità
penitenziaria perché si sente più sicuro con l’OPG pienamente funzionante,
sembra si siano aggiunte le posizioni di chi, da progressista, ritiene non si
possa far niente se prima non si modifica il Codice penale negli articoli che
trattano l’imputabilità. Al di là del merito della questione, non c’e
bisogno di essere un addetto ai lavori per sapere che la revisione del Codice
penale richiede un forte impegno, e per un lungo tempo di lavoro, da parte di
tutto il Parlamento: una condizione non realizzabile in tempi brevi.
Con
questa osservazione non si vuole contestare l’opportunità di mettere in
discussione Codice penale e Codice civile, ma si vuole solo sottolineare che,
anche in assenza della riforma dei Codici, si può fare molto per garantire al
meglio il diritto alla salute mentale dei pazienti autori di reato.
Altra
difficoltà nel predisporre progetti utili è la scarsità di risorse da
investire per attivare nuove strutture e reclutare operatori: a chi insiste per
costruire e aprire in ogni Regione istituti per soggetti riconosciuti incapaci
di intendere e volere e “Centri psichiatrici di diagnosi e cura” presso gli
istituti di pena, si chiede, anche qui senza entrare nel merito delle proposte,
dove rapidamente si possano reperire sedi, denaro e personale.
Siamo
convinti che molto si possa fare da subito, dall’uso ottimale di quello che
c’è, sia nella Sanità penitenziaria sia nel SSN. ...