DAL SOCIALMENTE PERICOLOSO AL BISOGNOSO DI CURE
Ugo Fornari (*) e Silvia Coda (**)
(*) PROFESSORE ORDINARIO DI PSICOPATOLOGIA FORENSE, UNIVERSITA' DI TORINO
(**) PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA. FREQUENTATRICE DELLA CATTEDRA DI PSICOPATOLOGIA FORENSE E DEL CENTRO DI PSICOLOGIA GIUDIZIARIA, UNIVERSITÀ DI TORINO
1. Premesse teoriche; 2. Gli strumenti innovativi; 3. La predizione della pericolosità sociale psichiatrica; 4. La valutazione della pericolosità sociale psichiatrica; 5. La nostra casistica; 6. Un nuovo modo di utilizzare la nozione di pericolosità sociale psichiatrica.
1.
Premesse
teoriche
In
due precedenti lavori (1), uno di noi ha riportato alcune notizie sul
trattamento del malato di mente autore di reato, quale in uso nella psichiatria
italiana dell' 800 e ha esposto alcuni casi di soggetti prosciolti e non
internati in O.P.G. (Ospedale Psichiatrico Giudiziario).
La
letteratura di fine 800 testimonia un'attenzione differenziata per chi, avendo
commesso un reato, veniva riconosciuto affetto da una malattia mentale curabile
in un manicomio ordinario o da disturbi psichiatrici che, presenti al momento
del fatto, si erano poi risolti. Per questi soggetti ogni automatismo era
escluso, al punto che i periti freniatri ne chiedevano il proscioglimento e ne
sconsigliavano l'internamento, anche se si trattava di autori di reati molto
gravi. In altre parole, l'internamento in manicomio criminale del prosciolto per
vizio totale di mente non era prassi univoca e ineludibile, anche se il
regolamento generale degli stabilimenti penitenziari e dei riformatori (Regi
Decreti 1° febbraio e 1° giugno 1891) aveva stabilito ufficialmente che
potevano essere internati nel manicomio criminale, oltre ai delinquenti
"impazziti" in carcere, anche coloro che erano stati prosciolti, perchè
ritenuti "folli" al momento del fatto (articolo 46 del Codice Penale
Zanardelli).
Questa prassi si è andata perdendo negli anni successivi ed è definitivamente tramontata con l'entrata in vigore del Codice Penale Rocco (1930). Per molto tempo il proscioglimento per vizio totale di mente ha comportato automaticamente l'internamento dell'infermo in manicomio criminale a tempo indeterminato.
(1)
Rosso R., Fornari U. "Il trattamento
del prosciolto nella psichiatria positivista: una rivisitazione storica ".
Riv. It. Med.
Leg. XIV/2, 1992, p. 313-342
Fornari U., Rosso R. "Folli in libertà? Contributo clinico allo studio del prosciolto socialmente non pericoloso".
Riv. It. Med. Leg. XIV/3, 1992, p. 627-648