DAL SOCIALMENTE PERICOLOSO AL BISOGNOSO DI CURE

 

Ugo Fornari (*) e Silvia Coda (**)

(*) PROFESSORE ORDINARIO DI PSICOPATOLOGIA FORENSE, UNIVERSITA' DI TORINO

(**) PSICOLOGA E PSICOTERAPEUTA. FREQUENTATRICE DELLA CATTEDRA DI PSICOPATOLOGIA FORENSE E DEL CENTRO DI PSICOLOGIA GIUDIZIARIA, UNIVERSITÀ DI TORINO

 

1. Premesse teoriche; 2. Gli strumenti innovativi; 3. La predizione della pericolosità sociale psichiatrica; 4. La valutazione della pericolosità sociale psichiatrica; 5. La nostra casistica; 6. Un nuovo modo di utilizzare la nozione di pericolosità sociale psichiatrica.

 

 

1. Premesse teoriche

 

In due precedenti lavori (1), uno di noi ha riportato alcune notizie sul trattamento del malato di mente autore di reato, quale in uso nella psichiatria italiana dell' 800 e ha esposto alcuni casi di soggetti prosciolti e non internati in O.P.G. (Ospedale Psichiatrico Giudiziario).

La letteratura di fine 800 testimonia un'attenzione differenziata per chi, avendo commesso un reato, veniva riconosciuto affetto da una malattia mentale curabile in un manicomio ordinario o da disturbi psichiatrici che, presenti al momento del fatto, si erano poi risolti. Per questi soggetti ogni automatismo era escluso, al punto che i periti freniatri ne chiedevano il proscioglimento e ne sconsigliavano l'internamento, anche se si trattava di autori di reati molto gravi. In altre parole, l'internamento in manicomio criminale del prosciolto per vizio totale di mente non era prassi univoca e ineludibile, anche se il regolamento generale degli stabilimenti penitenziari e dei riformatori (Regi Decreti 1° febbraio e 1° giugno 1891) aveva stabilito ufficialmente che potevano essere internati nel manicomio criminale, oltre ai delinquenti "impazziti" in carcere, anche coloro che erano stati prosciolti, perchè ritenuti "folli" al momento del fatto (articolo 46 del Codice Penale Zanardelli).

Questa prassi si è andata perdendo negli anni successivi ed è definitivamente tramontata con l'entrata in vigore del Codice Penale Rocco (1930). Per molto tempo il proscioglimento per vizio totale di mente ha comportato automaticamente l'internamento dell'infermo in manicomio criminale a tempo indeterminato.

 


            (1) Rosso R., Fornari U. "Il trattamento del prosciolto nella psichiatria positivista: una rivisitazione storica ".

     Riv. It. Med. Leg. XIV/2, 1992, p. 313-342

           

      Fornari U., Rosso R. "Folli in libertà? Contributo clinico allo studio del prosciolto socialmente non pericoloso".

      Riv. It. Med. Leg. XIV/3, 1992, p. 627-648