FUNZIONI E DISFUNZIONI DELLA NORMA E DELLE PRASSI
Alberto Manacorda
PSICHIATRA
Il
tema "Pericolosità sociale e società pericolosa", che si è scelto
di dare a questo Convegno, rinvia immediatamente, nell'immaginario culturale di
chi si occupa - sotto qualsivoglia angolazione - di problemi giuridici, alle
problematiche relative alle misure di sicurezza; e rinvia in particolare, data
la sede, e vista la qualificazione degli organizzatori e dei partecipanti
invitati, a quella specifica misura di sicurezza che è il ricovero in un
ospedale psichiatrico giudiziario. Non mi sottrarrò al compito di esprimere
anche in questa sede alcune riflessioni su quello specifico tema, ma mi preme
innanzitutto digredire da quello che appare come un solco tematico pre-tracciato
e pre-definito, ed esporre quindi alcune considerazioni in ordine ad una
tematica che, pur rimanendo nell'ambito della nozione di "pericolosità",
rinvia ad una sua accezione più vasta e per qualche aspetto nuova.
E'
noto come il codice penale vigente introduca (all' art. 203) la nozione di
"pericolosità sociale", intesa come quella qualità personale che
attiene a chi, avendo commesso un fatto previsto dalla legge penale come reato,
è probabile che commetta in futuro altri fatti previsti dalla legge come reato.
E ciò, del tutto indipendentemente dalla natura (e pertanto, dalla "gravità")
del reato commesso, e della natura (nonché dalla "gravità") dei
reati di cui si presume probabile la futura commissione.
La
norma citata funge da presupposto per l'applicazione e per la successiva
esecuzione delle misure di sicurezza, tra le quali si collocano a pieno titolo
quelle del "ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario" (OPG) ex
art. 222, e del "ricovero in una casa di cura e di custodia" ex art.
219 cod. penale. ...