FUNZIONI E DISFUNZIONI DELLA NORMA E DELLE PRASSI

 

Alberto Manacorda

 

PSICHIATRA

 

 

Il tema "Pericolosità sociale e società pericolosa", che si è scelto di dare a questo Convegno, rinvia immediatamente, nell'immaginario culturale di chi si occupa - sotto qualsivoglia angolazione - di problemi giuridici, alle problematiche relative alle misure di sicurezza; e rinvia in particolare, data la sede, e vista la qualificazione degli organizzatori e dei partecipanti invitati, a quella specifica misura di sicurezza che è il ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario. Non mi sottrarrò al compito di esprimere anche in questa sede alcune riflessioni su quello specifico tema, ma mi preme innanzitutto digredire da quello che appare come un solco tematico pre-tracciato e pre-definito, ed esporre quindi alcune considerazioni in ordine ad una tematica che, pur rimanendo nell'ambito della nozione di "pericolosità", rinvia ad una sua accezione più vasta e per qualche aspetto nuova.

E' noto come il codice penale vigente introduca (all' art. 203) la nozione di "pericolosità sociale", intesa come quella qualità personale che attiene a chi, avendo commesso un fatto previsto dalla legge penale come reato, è probabile che commetta in futuro altri fatti previsti dalla legge come reato. E ciò, del tutto indipendentemente dalla natura (e pertanto, dalla "gravità") del reato commesso, e della natura (nonché dalla "gravità") dei reati di cui si presume probabile la futura commissione.

La norma citata funge da presupposto per l'applicazione e per la successiva esecuzione delle misure di sicurezza, tra le quali si collocano a pieno titolo quelle del "ricovero in un ospedale psichiatrico giudiziario" (OPG) ex art. 222, e del "ricovero in una casa di cura e di custodia" ex art. 219 cod. penale. ...